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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Titolo III
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
- Norma transitoria
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell’accordo di programma tra Stato e Regione di cui all’articolo 72, comma 3. Sito esternodel DLgs 112/1998 , fermo restando quanto disposto altresì dall’articolo 7 dello stesso decreto legislativo.
Art. 17
- Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 112/1998 , agli oneri finanziari, derivanti dall’applicazione della presente legge, decorrenti dal 2001, si provvede con legge di bilancio.
Art. 18
- Modifiche di norme
1. Alla lett. b), comma 2, dell’articolo 6 della LR 5/1995, è aggiunto il seguente alinea:
- stabilimenti a rischio di incidenti rilevante.
2. Alla lett. f), comma 2, dell’articolo 40 della LR 5/1995, è aggiunto il seguente alinea:
- Varianti di cui alla legge regionale .(Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) 20.03.2000 n. 30.
Art. 19
- Abrogazione di norme
1. L’articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è abrogato.
2. A decorrere dall’efficacia della presente legge, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, la legge regionale 12 agosto 1991, n. 41 , (Esercizio delle competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ), è abrogata.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.