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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana con la presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), di seguito denominato "Decreto", in conformità con i principi e criteri dettati dall’Sito esternoarticolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 , (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee), le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, secondo quanto previsto anche dall’Sito esternoarticolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 )
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione disciplina in particolare:
a) l’ esercizio delle funzioni istruttorie, finalizzate all’emanazione dei provvedimenti conclusivi in materia di attività a rischio di incidente rilevante, nonché l’adozione dei provvedimenti stessi, nei tempi e con le modalità procedimentali previste dalla presente legge;
b) lo svolgimento dell’istruttoria tecnica in maniera coordinata da parte di tutti gli organi tecnici in essa coinvolti, ed in particolare dell’ARPAT rispetto al Comitato tecnico regionale previsto dall’Sito esternoarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , (Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi).
c) lo scambio, tra i gestori degli stabilimenti in cui si svolgono attività a rischio di incidente rilevante, delle informazioni finalizzate alla prevenzione del rischio, nonché tra i gestori e le pubbliche amministrazioni competenti all’adozione degli interventi disciplinati dalla presente legge, al fine dell’eliminazione o limitazione del rischio stesso, nonché alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio;
d) l’informazione e la consultazione della popolazione residente in aree interessate da attività a rischio di incidente rilevante;
e) il raccordo con il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale disciplinato dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale);
f) lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti e le aree a rischio di incidente rilevante.
3. La Regione promuove la semplificazione delle procedure disciplinate dal titolo II della presente legge, anche nel rispetto dei criteri statali di indirizzo, previsti dall’articolo 16, comma 1, lett. d) del Decreto.
Art. 2
- Funzioni regionali
1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge, sono esercitate dalla Regione, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6. In particolare la Regione provvede:
a) alla individuazione nonché alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del Decreto;
b) all’adozione di appositi piani di intervento nelle aree individuate ai sensi della lettera a), nonché al coordinamento dello scambio delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del Decreto, situati nelle aree stesse;
c) all’adozione dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica di cui agli articoli 8 e 9, nonché alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti il rapporto di sicurezza;
d) all’approvazione, per gli stabilimenti di cui alla lettera c), di appositi piani di emergenza esterni, secondo quanto disposto dall’articolo 5;
e) all’individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, nonché all’accertamento dell’effettività dello scambio, tra i gestori, di informazioni relative all’effetto domino, in conformità con gli indirizzi statali di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del Decreto;
f) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, lettera c), nonché dall’articolo 25, del Decreto;
g) all'adozione, nell'ambito del regolamento di attuazione del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), delle ulteriori prescrizioni atte a consentire, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto, la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti;(3)

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell’ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3
- Piano regionale di intervento
1. La Regione approva, anche sulla base dello studio di sicurezza integrato di cui al comma 3, sentiti gli enti locali interessati, un piano di intervento avente ad oggetto le misure atte ad eliminare o, qualora non sia possibile, a contenere o ridurre i fattori di rischio nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, individuate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, alla individuazione ed alla perimetrazione delle aree di cui al comma 1, entro due mesi dalla pubblicazione delle linee-guida statali previste dall’articolo 13, comma 2, lettera d), del Decreto.
3. I gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del Decreto sono tenuti a predisporre, anche mediante apposito consorzio, uno studio di sicurezza integrato dell’area, sulla base delle procedure disciplinate dal decreto ministeriale di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto, ed a trasmetterlo alla Giunta regionale ed agli enti locali interessati entro 120 giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale approva il piano di intervento previsto dal comma 1, sentiti gli enti locali interessati, entro 120 giorni successivi alla trasmissione dello studio di sicurezza integrato dell’area di cui al comma 3.
5. Il piano regionale di intervento disciplinato dal presente articolo, è soggetto a riesame ad intervalli di tempo appropriati, e comunque non superiori a tre anni, al fine di procedere ad eventuali aggiornamenti che si rendano necessari. A tal fine, i gestori degli stabilimenti di cui al comma 3 sono tenuti altresì a fornire, alla Giunta regionale, tutte le informazioni e notizie, comunque da essi acquisite, che possano comportare variazioni ed adeguamenti del piano.
6. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione fornisce, da parte propria, ai gestori e agli enti locali interessati ogni informazione acquisita, ed utile per la valutazione dei rischi dell’area, compresi studi di sicurezza relativi agli altri stabilimenti esistenti nell’area, in cui siano presenti sostanze pericolose.
Art. 4
- Piano di emergenza esterno
1. La Regione, entro 120 giorni dalla pubblicazione delle linee-guida previste dall’articolo 20 comma 4, del Decreto, d’intesa con il Prefetto e la Provincia e i comuni interessati, approva, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, e dell’articolo 12, comma 2, dello stesso Decreto, nonché delle conclusioni dell’istruttoria tecnica, ove disponibili, appositi piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all’articolo 8 della presente legge, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.
2. Ai fini del raggiungimento dell’intesa tra le Amministrazioni competenti, di cui al comma 1, la Regione può procedere ai sensi di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 14, comma 1, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il piano di emergenza esterno è adottato previa consultazione della popolazione interessata, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 6, del Decreto, nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, in conformità altresì con gli indirizzi di cui ai piani operativi regionali ed in conformità con le disposizioni della legge regionale in materia di protezione civile. (1)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

4. Il piano di cui al presente articolo deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all’Allegato IV, punto 2, del Decreto, e contenere le misure atte a:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l’uomo e l’ambiente ed i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
d) provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino ed al disinquinamento dell’ambiente, dopo un incidente rilevante.
5. Ai fini della predisposizione del piano disciplinato dal presente articolo, la Regione si avvale dell’ARPAT, secondo quanto disposto dall’ articolo 8 della LR 66/1995, e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente interessata, per le attribuzioni di competenza di quest’ultima.
6. Il piano di emergenza esterno è comunicato, contestualmente all’approvazione, al Ministero dell’ambiente e al Dipartimento della protezione civile. Esso deve essere riesaminato ad intervalli di tempo appropriati, non superiori, in ogni caso, a tre anni; deve essere inoltre sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, previste dalle leggi vigenti. La revisione eventuale deve tener conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti rilevanti. Dell’eventuale revisione è data comunicazione al Ministero dell’Ambiente e al Dipartimento della protezione civile.
Art. 5
- Funzioni provinciali
1. Sono di competenza provinciale le funzioni relative:
a) alla partecipazione alle intese con la Regione, finalizzate all’approvazione dei piani di emergenza esterni, di cui all’articolo 4;
b) alla definizione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento e ai sensi dell' articolo 51 della l.r. 1/2005 , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto, delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti, in attuazione di quelle regionali di cui all' articolo 2 , comma 1, lettera e);(4)

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

c) alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti i piani di emergenza esterni nonché le misure eventualmente adottate con il piano regionale disciplinato dall’articolo 3.
Art. 6
- Funzioni comunali
1. (5)

Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 del Decreto, e dagli articoli 3 e 4 della presente legge, i Comuni svolgono i compiti relativi alla diffusione delle informazioni sulle attività a rischio di incidente rilevante, secondo quanto disposto dall’articolo 11.
Art. 7
- Sistema informativo regionale
1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle funzioni disciplinate dalla presente legge, è costituito, nell’ambito del sistema previsto dall’ articolo 27 della LR n. 66/1995 , il Sistema informativo regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, contenente i dati e le informazioni sugli stabilimenti stessi, nonché gli elementi territoriali significativi ai fini del controllo e della prevenzione dei rischi.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 186.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 187.

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Parole soppresse con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 188.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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