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Legge regionale 17 marzo 2000, n. 24

Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 17 marzo 2000

Art. 4
- Indirizzi e finalità
1. Nell’ambito delle più ampie finalità previste dalla Sito esternolegge n. 87/99 l’Ente Parco, nell’esercizio delle funzioni delegate, persegue in particolare la salvaguardia dell’ambiente, la valorizzazione delle attività economiche inerenti la Tenuta, il mantenimento dei presidi istituzionali già presenti all’interno della Tenuta medesima, nonché scopi didattici educativi e sociali con particolare riferimento all’educazione ed alla formazione ambientale.
2. A tal fine le attività economiche, che devono essere comunque compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale, sono esercitate dall’Ente Parco in forma diretta ovvero tramite concessione amministrativa a soggetti imprenditoriali pubblici e privati in modo da assicurare la massima economicità della complessiva gestione finanziaria della Tenuta. L’esercizio delle attività economiche è altresì finalizzato alla valorizzazione della Tenuta sotto il profilo turistico e culturale ferma restando la fruibilità da parte della collettività.
3. La utilizzazione della Villa del Gombo, individuata dalla Giunta regionale come sede di rappresentanza della Regione, è prioritariamente finalizzata ad assolvere tale specifica funzione: a tale fine le relative modalità di gestione sono definite nella convenzione prevista dall’ art. 8 .

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 73.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 76.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 132.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 133.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 69 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.