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Legge regionale 17 marzo 2000, n. 24

Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 17 marzo 2000

Art. 3
- Competenze della Regione
1. Resta in titolarità della Giunta regionale, nell’ambito delle competenze statutarie in materia di demanio e patrimonio, la funzione di vigilanza sulla attività di gestione della Tenuta da parte dell’Ente Parco.
2. In particolare la Giunta regionale verifica che la programmazione della attività e delle risorse inerenti la Tenuta rispetti gli indirizzi e le finalità di cui all’ art. 4 e definisce, nell’ambito della convenzione di cui all’ art. 8 , i criteri generali della gestione della Tenuta medesima; può altresì dettare ulteriori indirizzi e priorità, anche in considerazione dei criteri di gestione del restante patrimonio regionale.
3. La Giunta regionale, ove rilevi inadempienze dell’Ente Parco in rapporto a quanto previsto dalla presente legge o dalla convenzione di cui all’ art. 8 o comunque rilevi comportamenti anche omissivi che possono pregiudicare la corretta gestione della Tenuta ovvero l’utilizzazione delle risorse regionali finalizzate alla gestione medesima, contesta l’inadempienza o il comportamento all’Ente Parco diffidandolo ad adottare gli opportuni provvedimenti entro un termine stabilito.
4. Ove l’Ente Parco non adempia, la Giunta regionale procede ai sensi dell’ articolo 24 della l.r. 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli: Soppressione dei relativi consorzi" e successive modificazioni.
5. Restano ferme le funzioni del Consiglio regionale come disciplinate dalla l.r. n. 24/1994.
6. La Giunta regionale invia ogni anno entro il mese di marzo una relazione sula gestione della Tenuta al Consiglio regionale; la relazione è portata a conoscenza anche del Comitato di cui all’ art. 9 .

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 73.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 76.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 132.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 133.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 69 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.