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Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23

Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000

Art. 26
- Piante officinali
1. Chiunque intenda esercitare l’attività di raccolta e di coltivazione di piante officinali deve presentare allo sportello unico per le attività (SUAP), segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 6.

2. Per l’esercizio dell’attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario aver conseguito il diploma di erborista.
3. Chiunque intenda esercitare una o più delle attività di cui al comma 2 deve presentare al SUAP una SCIA (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 6.

, dichiarando gli estremi relativi al conseguimento del diploma di erborista.
3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA. (6)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 6.


Note del Redattore:

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 ed alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10

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V. B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 45, art.16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.