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Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23

Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000

Capo I
- ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLTURA DELLA REGIONE TOSCANA E DELL’ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE
Art. 2
- Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana
1. Al fine di razionalizzare i flussi informativi e semplificare i procedimenti del settore agricolo è istituito il Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana (S.I.A.RT).
Il S.I.A.RT opera nell’ambito della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT), ed è connesso, come articolazione regionale, al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) ed integrabile ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni mediante la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni (R.U.PA).
2. Il S.I.A.RT realizza l’integrazione delle informazioni per fornire gli strumenti adeguati agli operatori ed i servizi integrati agli utenti del settore agricolo, garantendo la massima sicurezza nonché il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.
3. Il S.I.A.RT utilizza la RTRT come infrastruttura di base per il governo e la gestione dei servizi comuni ai vari soggetti del settore.
4. l flussi informativi fra gli operatori del sistema avvengono principalmente per via telematica mediante la RTRT, e tutti i soggetti partecipanti sono tenuti a predisporre e fornire l’aggiornamento al S.I.A.RT sulla base delle determinazioni della Giunta regionale.
Art. 3
1. Per gli stessi fini di cui al comma 1 dell’articolo 1 è istituita, presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l’anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale.
2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e sono individuati i dati che vi sono inseriti. In particolare l’anagrafe contiene:
a) le generalità del titolare o legale rappresentante dell’azienda;
b) le qualifiche dei soggetti che a vario titolo operano nell’azienda; la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è registrata in una specifica sezione;
c) il titolo giuridico di disponibilità dei beni immobili;
d) la consistenza fisica dei beni immobili disponibili;
e) le attività agricole praticate, sia principali che connesse;
f) le richieste e le concessioni di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
3. L’anagrafe regionale delle aziende agricole contiene una rubrica informativa, consultabile da chiunque, nella quale sono inserite le informazioni relative alle procedure di finanziamento e quelle utili alla rapida individuazione delle procedure amministrative rispondenti alle esigenze dell’azienda.
4. L’accesso all’anagrafe regionale delle aziende agricole è consentito:
a) alle pubbliche amministrazioni;
b) ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), limitatamente alle posizioni da essi trattate;
c) all’imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.
5. L’ARTEA stipula protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche che detengono dati e notizie relative agli imprenditori e alle aziende agricole, ai fini dell’inserimento delle stesse nell’anagrafe regionale delle aziende agricole e della reciproca comunicazione delle informazioni detenute.

Note del Redattore:

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 ed alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10

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V. B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 45, art.16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.