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Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000

CAPO VII
- Disciplina dell'autodiagnostica in farmacia
Art. 48
- Definizione
1. Si considerano apparecchi di autodiagnostica rapida gli strumenti idonei ad effettuare automaticamente semplici misurazioni di parametri sierologici e di laboratorio, senza alcun intervento del personale della farmacia.
Art. 49
- Adempimenti delle farmacie
1. La farmacia che intende dotarsi di un apparecchio di autodiagnostica rapida di cui all’art. 48 è tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell’Azienda USL di competenza almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività.
2. L’Azienda USL, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, effettua un sopralluogo volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste agli artt. 50 e 51 A seguito del sopralluogo rilascia un parere igienico sanitario favorevole all’utilizzo delle apparecchiature installate.
3. Per le apparecchiature di autodiagnostica rapida già installate, la farmacia, al fine di ottenere il parere di cui al comma 2, è tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell’Azienda USL entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 50
- Caratteristiche dei locali
1. Le apparecchiature sono installate all’interno della farmacia in apposito spazio idoneo e delimitato, distinto dagli spazi nei quali si svolge l’attività della farmacia anche al fine di garantire il diritto alla riservatezza dell’utente.
2. L’accesso nello spazio così delimitato è autorizzato soltanto dal farmacista.
Art. 51
- Caratteristiche delle apparecchiature
1. Le apparecchiature e tutti i dispositivi medici utilizzati debbono possedere le caratteristiche previste dal Sito esternodecreto legislativo del 24 febbraio 1997 n. 46 .
2. I titolari della farmacia sono responsabili del regolare funzionamento delle apparecchiature installate, provvedono ad eseguire i collaudi ed i controlli di legge sulle apparecchiature medesime e sono tenuti a conservare per almeno tre anni la documentazione che comprova tali controlli.
3. La Giunta regionale può disciplinare l’attuazione di specifici programmi di controllo di qualità.
Art. 52
- Obblighi del farmacista
1. Il farmacista fornisce informazioni sulle modalità di effettuazione dell’autotest ed in particolare sul rispetto delle precauzioni igieniche.
2. Il farmacista non può fornire alcuna interpretazione del test né fornire alcun consiglio di carattere terapeutico.
3. Annualmente il titolare invia all’Azienda USL competente per territorio una relazione tecnica riportante il numero e la tipologia degli autotest effettuati nella farmacia.
4. È fatto obbligo di smaltimento dei rifiuti ai sensi di quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .
Art. 53
- Adempimento dell’Azienda unità sanitaria locale
1. L’Azienda USL competente per territorio effettua la vigilanza in ordine al rispetto degli prescrizioni contenute agli artt. 50 e 51.
2. Nei casi di inosservanza, l’Azienda USL, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, propone le sanzioni amministrative prevista all’art. 54 e prescrive un termine entro il quale la farmacia deve provvedere alla regolarizzazione di quanto rilevato. L’Azienda dispone il sequestro dell’apparecchiatura eventualmente installata qualora la farmacia non adempia entro detto termine.
Art. 54
- Sanzioni
1. Ove il fatto non costituisca più grave reato, la violazione delle disposizione contenute nel presente capo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila pari a euro 154,94(31)

V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

lire tre milioni pari a euro 1.549,37(31)

V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

La definizione dell’ammontare dei limite minimo e massimo di tale sanzione può essere aggiornato con atto deliberativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
2. L’accertamento della violazione è demandato all’Azienda USL competente per territorio. Il direttore generale propone al Sindaco del Comune ove è ubicata la farmacia i provvedimenti che a questo competono a norma degli artt. 4 e 14.
3. Copia del verbale di contestazione della violazione è trasmessa all’Ordine professionale per i provvedimenti di competenza.
Art. 54 bis
Disposizione transitoria per l’apertura delle farmacie prelate dai comuni (72)

Articolo inserito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 57.

1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 4 bis, si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Note del Redattore:

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Vedi B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.2.

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Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 novembre 2001, n.,58 , art.6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.15.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.18.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.19.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.20.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.

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V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 21.

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Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 58.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.