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Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000

CAPO II
- Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie e dei dispensari
Art. 25
-Disciplina dei orari, turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni (41)

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 11.

1 La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all’articolo 17 bis è stabilita dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell’azienda USL.
2. È facoltà del comune, in conformità alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L'apertura giornaliera non può essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore.
3. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni.
Art. 26
1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni.
2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni.
3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l’obbligo del rispetto dei turni del bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l’orario di apertura del centro ove sono ubicate.
Art. 26 bis
- Orario di apertura dei dispensari stagionali, delle proiezioni e delle farmacie di cui all'articolo 17 bis (43)

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 13.

1. Le farmacie di cui all’ articolo 17 bis adottano orari funzionali ai tempi di servizio della struttura nella quale sono inserite.
2. Il comune può autorizzare le proiezioni ad effettuare un orario diverso rispetto a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 26. (52)

Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 21.

3. Le farmacie cui sono affidate le proiezioni e i dispensari stagionali possono essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto rispetto a quello previsto dall’articolo 26, commi 1 e 2, in misura corrispondente al periodo di apertura della proiezione o del dispensario.
Art. 27
- Guardia farmaceutica: modalità di espletamento(44)

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 14.

1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna, di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica.
2. Il servizio di guardia farmaceutica deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
a) per i comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, a chiamata mediante reperibilità: la farmacia è chiusa, è assicurata l’agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere garantita entro trenta minuti dalla chiamata;
b) per i comuni con popolazione compresa fra dodicimilacinquecento abitanti e venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti chiusi: la farmacia è chiusa e al suo interno è disponibile un farmacista;
c) per i comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche attraverso sistemi che limitino l’accesso dell’utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
3. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) il farmacista è tenuto ad evadere le ricette dove il medico abbia esplicitato l’urgenza e ogni altra richiesta avente la caratteristica della improrogabilità.
Art. 28
-Turni e bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica(45)

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 15.

1. L’ambito di applicazione di uno stesso turno, diurno, notturno e festivo può interessare territori di comuni limitrofi, anche di province diverse afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale, di esigenze e di espletamento del servizio.
2. Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purché la distanza fra le località ove sono ubicate le stesse non sia superiore a quindici chilometri. Il sindaco ha la facoltà di deroga al limite dei quindici chilometri a fronte di particolari condizioni favorevoli di viabilità.
3. In tutti i casi, ogni cinquantamila abitanti deve essere previsto almeno un punto di guardia farmaceutica.
Art. 29
- Servizio di guardia farmaceutica diurna feriale, festiva e festiva infrasettimanale (46)

Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 16.

Abrogato.
Art. 30
- Servizio di guardia farmaceutica notturna
1. Dall’orario di chiusura serale alla apertura antimeridiana delle farmacie è istituito il servizio di guardia farmaceutica notturna.
2. Il servizio di guardia farmaceutica notturna è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente tale servizio e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all’uopo adottati ed organizzati su proposta delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, sentito il parere (47)

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 16.

dei competenti uffici della Azienda USL.
3. Lo svolgimento dei servizio di guardia notturna nei Comuni o bacini di utenza con popolazione fino a 100.000 abitanti il servizio è assicurato da una farmacia con le seguenti modalità:
a) a chiamata con reperibilità nei Comuni fino a 12.500 abitanti;
b) a chiamata a battenti chiusi nei Comuni con popolazione compresa fra 12.500 e 25.000 abitanti;
c) a battenti aperti nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
4. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il servizio notturno può essere assicurato da un'altra farmacia ogni 50.000 abitanti.(25)

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

5. Il servizio di guardia farmaceutica notturna a battenti aperti può essere espletato con le modalità di cui all’ art. 27 , comma 3.
6. Nei Comuni e località ad elevato flusso turistico, il servizio notturno istituito secondo le modalità del comma 2, può essere aumentato fino al raddoppio delle farmacie di turno, anche limitatamente a determinati periodi della notte.
7. Eventuali frazioni di popolazione sono valutate dai Sindaci anche in base alle proposte delle rappresentanze sindacali di categoria sentito il parere dell’Ordine professionale e dei competenti uffici della Azienda USL.
8. Le farmacie risultanti di turno, al ricevimento della prescrizione, possono avvalersi per la consegna domiciliare dei medicinali di organizzazioni del volontariato ed assistenziali, idoneamente convenzionate.
Art. 31
- Servizio di guardia delle farmacie rurali
1. Le farmacie rurali individuate ai sensi Sito esternodella Sito esternolegge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), partecipano ai turni di servizio di guardia diurna, festiva e notturna istituiti nei Comuni e nei bacini di utenza a condizione che dalla località ove sono situate risulti una farmacia di guardia ad una distanza massima di quindici chilometri.
2. La distanza di cui al comma 1 può essere eccezionalmente derogata in presenza di condizioni di viabilità e servizi di trasporto pubblico particolarmente favorevoli.
3. Le farmacie rurali che partecipano ai turni di guardia seguono le modalità di espletamento del servizio di cui all’ art. 27 , comma 2, lett. a).
4. Le farmacie rurali che non partecipano ai turni di guardia, in quanto non sussistono i presupposti di cui al comma 1 assicurano il servizio garantendo la disponibilità agevole e tempestiva del farmacista.
Art. 32
1. L'orario settimanale deve essere articolato su almeno cinque giorni, previa comunicazione al Sindaco per l'esercizio delle funzioni previste all' articolo 25 unitamente all'orario giornaliero di apertura al pubblico.
Art. 33
- Farmacie a servizio continuativo
1. Nei Comuni capoluogo di provincia, nei Comuni sede di Aziende UUSSLL, nei Comuni e località ad elevato flusso turistico e nei Comuni, con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, il Sindaco può autorizzare, a richiesta del titolare, sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, (47)

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 16.

dei competenti uffici della Azienda USL una o più farmacie allo svolgimento del servizio continuativo per ventiquattrore a battenti aperti per tutti i giorni dell’anno.
2. Le farmacie a servizio continuativo vengono computate ai fini del rispetto dei parametri demografici relativi al servizio di guardia diurno, festivo e notturno.
3. L’organizzazione della struttura e del personale delle farmacie che svolgono il servizio continuativo deve essere tale da garantire il corretto espletamento del servizio in relazione alle esigenze della utenza.
4. Le farmacie che erano già state autorizzate al servizio continuativo prima dell’entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguirlo.
5. Nel caso in cui più titolari richiedano di essere autorizzati al servizio continuativo, il Sindaco adotta le proprie decisioni su criteri selettivi preventivamente determinati che tengono conto della coerente distribuzione territoriale, di particolare flussi di popolazione, di presenza di presidi sanitari e di poli commerciali e di servizio.
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
- Ferie
1. Le farmacie possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni lavorativi; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in una unica soluzione e comunque frazionata in non più di tre periodi.
2. I turni di chiusura per ferie sono proposti, nel rispetto dei termini di cui all’ art. 25 , comma 1, anche dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e sono autorizzati dal Sindaco, sentito il parere (47)

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36, art. 16.

dei competenti uffici della Azienda USL.
3. In occasione di rilevanti lavori di ristrutturazione il Sindaco, acquisiti i pareri di cui al comma 2, può autorizzare un ulteriore periodo di chiusura.
4. Le ferie debbono essere usufruite in modo da lasciare in servizio una percentuale di farmacie per ogni Comune o bacino di utenza almeno del cinquanta per cento.
5. In situazioni di servizio, viabilità e collegamenti particolarmente favorevoli per la popolazione il Sindaco può autorizzare la deroga della percentuale di cui al comma 4.
6. Il Sindaco, acquisiti i pareri di cui all’ art. 25 , può autorizzare un periodo di ferie per i dispensari non stagionali, compatibilmente con le esigenze di servizio.
7. Il Sindaco anche senza acquisire i pareri di cui all’ art. 25 può autorizzare una chiusura straordinaria di un giorno per inventario annuale della farmacia.
Art. 36
- Obblighi particolari
1. È fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare un camice bianco e di portare sullo stesso, in modo ben visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione dell’Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI).
2. La dispensazione dei medicinali è effettuata esclusivamente dai farmacisti.
3. Il personale non laureato in servizio nelle farmacie indossa un camice di colore diverso da quello dei farmacisti.
4. All’esterno dei locali di ciascuna farmacia e dispensario farmaceutico è esposto un cartello, o altro idoneo mezzo, recante in modo chiaro e ben visibile l’orario di apertura ed i turni di servizio, con l’indicazione di tutte le farmacie di turno ed evidenziando tra esse le farmacie sempre aperte.
5. All’esterno dei locali di ciascuna farmacia è affissa una croce verde luminosa nel rispetto delle norme comunali in materia. Tale insegna rimane accesa durante il servizio serale e notturno comunque effettuato.
Art. 37
- Sanzioni amministrative e disciplinari
1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila pari a euro 51.65(31)

V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

a lire seicentomila pari a euro 309.87.(31)

V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

La definizione dell’ammontare minimo e massimo di tale sanzione può essere soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
2. L’accertamento della violazione delle norme contenute nel presente Capo II è demandato all’Azienda USL oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. L’autorità competente all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo è il Sindaco che provvede ai sensi Sito esternodella Sito esternoL. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della LR 12 novembre 1993, n. 85.
4. Copia del verbale di contestazione della violazione alle disposizioni della presente legge deve essere trasmessa all’Ordine professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

Note del Redattore:

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Vedi B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.2.

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Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 novembre 2001, n.,58 , art.6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.15.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.18.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.19.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.20.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.

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V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 21.

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Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 58.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.