Menù di navigazione

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000

Art. 8
- Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari
1. L’attività di vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al precedente articolo è disposta dal direttore generale dell’Azienda USL dove ha sede lo stabilimento carcerario a norma e con le modalità dell’art. 11, comma 10, e dell’Sito esternoart. 67, comma 1, lettera f), della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) ed ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 .
2. Sulle visite compiute e sugli eventuali provvedimenti da adottare, il direttore generale informa la direzione dell’Istituto e il giudice di sorveglianza nonché il Presidente della Giunta regionale ed il Sindaco del Comune dove l’istituto ha sede.
3. Il Presidente della Giunta regionale informa i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 19 novembre 2001, n.,58 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.