Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 8
- Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari
1. L’attività di vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al precedente articolo è disposta dal direttore generale dell’Azienda USL dove ha sede lo stabilimento carcerario a norma e con le modalità dell’art. 11, comma 10, e dell’art. 67, comma 1, lettera f), della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) ed ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 .
2. Sulle visite compiute e sugli eventuali provvedimenti da adottare, il direttore generale informa la direzione dell’Istituto e il giudice di sorveglianza nonché il Presidente della Giunta regionale ed il Sindaco del Comune dove l’istituto ha sede.
3. Il Presidente della Giunta regionale informa i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.