Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 54
- Sanzioni
1. Ove il fatto non costituisca più grave reato, la violazione delle disposizione contenute nel presente capo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila pari a euro 154,94(31)lire tre milioni pari a euro 1.549,37(31)La definizione dell’ammontare dei limite minimo e massimo di tale sanzione può essere aggiornato con atto deliberativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
2. L’accertamento della violazione è demandato all’Azienda USL competente per territorio. Il direttore generale propone al Sindaco del Comune ove è ubicata la farmacia i provvedimenti che a questo competono a norma degli artt. 4 e 14.
3. Copia del verbale di contestazione della violazione è trasmessa all’Ordine professionale per i provvedimenti di competenza.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.