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Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000

Art. 51
- Caratteristiche delle apparecchiature
1. Le apparecchiature e tutti i dispositivi medici utilizzati debbono possedere le caratteristiche previste dal Sito esternodecreto legislativo del 24 febbraio 1997 n. 46 .
2. I titolari della farmacia sono responsabili del regolare funzionamento delle apparecchiature installate, provvedono ad eseguire i collaudi ed i controlli di legge sulle apparecchiature medesime e sono tenuti a conservare per almeno tre anni la documentazione che comprova tali controlli.
3. La Giunta regionale può disciplinare l’attuazione di specifici programmi di controllo di qualità.

Note del Redattore:

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Vedi B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.2.

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Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 novembre 2001, n.,58 , art.6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.15.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.18.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.19.

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Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.20.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.

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V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 21.

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Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 58.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.