Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 44
- Ambito di applicazione
1. Il presente capo disciplina, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Dlgs. 538/1992 la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento a lungo termine a cura del servizio sanitario di soggetti affetti da stati patologici cronici accertati ai sensi di legge.
2. È data facoltà alle Aziende UUSSLL, di affidare la fornitura di ossigeno liquido alle farmacie aperte al pubblico, a parità di condizioni economiche e di effettuazione del servizio.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.