Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 41
- Competenze delle Aziende UUSSLL
1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 , convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467 , la Regione attribuisce alle Aziende UUSSLL la rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche e le connesse attività di controllo e di verifica.
2. La gestione delle attività di cui al comma 1 è svolta dalle Aziende UUSSLL direttamente, ovvero può essere affidata dalle medesime ad altri soggetti individuati tramite gara da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni legislative, ovvero può essere affidata alle OOSS delle farmacie, previa predisposizione di adeguato sistema di controllo, nell’ambito degli accordi regionali di cui all’art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.