Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 37
- Sanzioni amministrative e disciplinari
1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila pari a euro 51.65(31)a lire seicentomila pari a euro 309.87.(31)La definizione dell’ammontare minimo e massimo di tale sanzione può essere soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
2. L’accertamento della violazione delle norme contenute nel presente Capo II è demandato all’Azienda USL oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. L’autorità competente all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo è il Sindaco che provvede ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della LR 12 novembre 1993, n. 85.
4. Copia del verbale di contestazione della violazione alle disposizioni della presente legge deve essere trasmessa all’Ordine professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.