Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 31
- Servizio di guardia delle farmacie rurali
1. Le farmacie rurali individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), partecipano ai turni di servizio di guardia diurna, festiva e notturna istituiti nei Comuni e nei bacini di utenza a condizione che dalla località ove sono situate risulti una farmacia di guardia ad una distanza massima di quindici chilometri.
2. La distanza di cui al comma 1 può essere eccezionalmente derogata in presenza di condizioni di viabilità e servizi di trasporto pubblico particolarmente favorevoli.
3. Le farmacie rurali che partecipano ai turni di guardia seguono le modalità di espletamento del servizio di cui all’ art. 27 , comma 2, lett. a).
4. Le farmacie rurali che non partecipano ai turni di guardia, in quanto non sussistono i presupposti di cui al comma 1 assicurano il servizio garantendo la disponibilità agevole e tempestiva del farmacista.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.