Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 30
- Servizio di guardia farmaceutica notturna
1. Dall’orario di chiusura serale alla apertura antimeridiana delle farmacie è istituito il servizio di guardia farmaceutica notturna.
2. Il servizio di guardia farmaceutica notturna è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente tale servizio e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all’uopo adottati ed organizzati su proposta delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, sentito il parere (47) dei competenti uffici della Azienda USL.
3. Lo svolgimento dei servizio di guardia notturna nei Comuni o bacini di utenza con popolazione fino a 100.000 abitanti il servizio è assicurato da una farmacia con le seguenti modalità:
a) a chiamata con reperibilità nei Comuni fino a 12.500 abitanti;
b) a chiamata a battenti chiusi nei Comuni con popolazione compresa fra 12.500 e 25.000 abitanti;
c) a battenti aperti nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
4. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il servizio notturno può essere assicurato da un'altra farmacia ogni 50.000 abitanti.(25)
5. Il servizio di guardia farmaceutica notturna a battenti aperti può essere espletato con le modalità di cui all’ art. 27 , comma 3.
6. Nei Comuni e località ad elevato flusso turistico, il servizio notturno istituito secondo le modalità del comma 2, può essere aumentato fino al raddoppio delle farmacie di turno, anche limitatamente a determinati periodi della notte.
7. Eventuali frazioni di popolazione sono valutate dai Sindaci anche in base alle proposte delle rappresentanze sindacali di categoria sentito il parere dell’Ordine professionale e dei competenti uffici della Azienda USL.
8. Le farmacie risultanti di turno, al ricevimento della prescrizione, possono avvalersi per la consegna domiciliare dei medicinali di organizzazioni del volontariato ed assistenziali, idoneamente convenzionate.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.