Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 3
- Competenze del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti uffici e acquisito ogni elemento di informazione da parte dell’Azienda USL atto a valutarne la sussistenza dei presupposti, emette ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, di cui all’art. 32, comma 3, della l. 833/1978 , con efficacia sull’intero territorio regionale o su parte di esso comprendente più Comuni.
2. I Sindaci provvedono all’esecuzione delle ordinanze di cui al comma 1. Nei casi di inadempienza, il Presidente della Giunta regionale provvede con poteri sostitutivi.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.