Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 23
- Vigilanza nel settore farmaceutico
1. Le ispezioni preventive alle farmacie di cui all’art. 111 del RD 1265/1934, le ispezioni preventive e ordinarie ai magazzini di distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano di cui al decreto legislativo n. 538/92 e le ispezioni preventive ed ordinarie negli istituti penitenziari nel settore farmaceutico conseguenti all’applicazione del DLgs 230/1999 sono effettuate da una commissione di due membri nominata con delibera del direttore generale dell’Azienda USL e costituita da due farmacisti dell’ UO Farmaceutica territoriale dell’Azienda USL.
2. Le ispezioni ordinarie alle farmacie ai sensi dell’art. 127 del RD 1265/1934 sono effettuate da una commissione di cinque membri nominata con delibera del direttore generale dell’Azienda USL e costituita da:
a) due farmacisti dell’ UO Farmaceutica territoriale dell’Azienda USL, dei quali uno con funzioni di presidente;
b) un farmacista designato dall’Ordine provinciale dei farmacisti scelto fra i direttori di farmacie pubbliche e titolari di farmacie private designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;
c) un farmacista designato dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;
d) un amministrativo della Azienda USL con funzioni di segretario.
3. I controlli e le ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 193/2006 sono effettuati dalle aziende USL in collaborazione con i propri servizi veterinari.(61)
4. Nella deliberazione del direttore generale è previsto, per le commissioni di cui ai comma 1 e 2, un idoneo numero di supplenti.(61)
5. Per le ispezioni alle farmacie di cui agli artt. 111 e 127 del RD 1265/1934 il direttore generale può nominare più di una commissione.
7. Le ispezioni ordinarie di cui al DLgs 119/1999 hanno cadenza almeno annuale.
8. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 compiono anche ispezioni straordinarie.
9. In caso di mancata designazione del componente in seno alla commissione di cui al comma 2, da parte dell’Ordine provinciale dei farmacisti e/o delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dalla richiesta del direttore generale, la commissione garantisce il funzionamento con i soli componenti dell’Azienda USL È fatta salva la successiva integrazione.
10. Al componente non dipendente pubblico di cui al comma 2, l’Azienda USL corrisponde a titolo di rimborso spese un importo determinato con deliberazione della Giunta regionale.
11. I Commissari dipendenti della Azienda USL possono essere membri di più commissioni di vigilanza.
12. Dell’ispezione è redatto processo verbale che viene trasmesso al direttore generale dell’Azienda USL, unitamente alle eventuali proposte espresse.
13. Il direttore generale propone al Sindaco i provvedimenti che a questi competono a norma degli artt. 4 e 14 della presente legge.
14. Se il risultato della ispezione nelle farmacie non è stato soddisfacente, il Sindaco:
a) applica la sanzione amministrativa come disposto dall’ art. 14 , comma 1;
b) diffida, nei casi previsti dalla legge, il titolare della farmacia privata, o il direttore della farmacia pubblica o l’assegnatario in caso di nuova apertura, a mettersi in regola entro un termine perentorio, trascorso infruttuosamente il quale pronuncia la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia privata o, in caso di farmacia pubblica, trasmette gli atti al dirigente del competente ufficio delle Giunta regionale (21), per il provvedimento di decadenza.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.