Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 18 bis
1. La commissione giudicatrice è composta:
a) dal direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà o da suo delegato;
b) da due funzionari dipendenti della Regione, dei quali almeno uno laureato in farmacia;
c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private e gli ordini provinciali dei farmacisti.
2. Le funzioni di presidente sono svolte dal direttore generale della direzione generale del Diritto alla salute e politiche di solidarietà e quelle di segretario da un dipendente della Regione. I componenti della commissione di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.