Menù di navigazione

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000

Art. 13
1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali;
b) istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari stagionali e delle proiezioni.
2. La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ogni due anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata dall’ufficio anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di revisione.
3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e relativa offerta in prelazione;
b) indizione e svolgimento dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, nonché approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;
c) indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche istituite per decentramento, nonché approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;
d) dichiarazione di decadenza dell'assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge;
e) approvazione dell'elenco delle farmacie ubicate in zone di confine regionale, ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private).
4. Dei provvedimenti di cui al comma 3 è data notizia attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 19 novembre 2001, n.,58 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.