Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 12
- Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi
1. Nelle commissioni, comitati e collegi non soppressi dalla presente legge e non regolati dalla legge regionale 19 aprile 1982 n. 33 e successive modificazioni, a norma delle previgenti leggi statali, la presenza, quale membro di diritto, del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell’ufficiale sanitario e del veterinario comunale, è rispettivamente sostituita, su indicazione del direttore generale dell’Azienda USL, da medici e veterinari delle strutture organizzative del dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL.
2. Le figure di esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanità, membro della commissione tecnica di cui all’art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modificazioni e del capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica, quale membro della commissione esaminatrice prevista dall’art. 32 del RD 147/1927, sono sostituite da un chimico designato dal direttore generale dell’ ARPAT.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.