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Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Art. 4
- Requisiti delle aree residenziali attrezzate
1. Le caratteristiche tecniche dei singoli interventi, fermi restando i requisiti di igienicità e salubrità, sono di volta in volta fissati dal Comune e recepiti nel progetto, predisposto in base ad una attenta analisi socio-abitativa del gruppo destinatario e con la sua attiva partecipazione ed in base a criteri di integrazione urbana e ambientale.
2. In rapporto alle diverse situazioni, l’area attrezzata per la residenza può consistere:
a) nella realizzazione di un nucleo essenziale minimo di servizi consistente in un blocco di cucina-soggiorno e servizi igienici per ciascuna famiglia con parcheggio e terreno di pertinenza, di supporto ad abitazioni mobili;
b) nella realizzazione di una unità abitativa minima, camera, cucina-soggiorno, servizi igienici, spazio di pertinenza, integrata in uno spazio comune, aggregata ad altre o autonoma.
3. È prevedibile in progetto l’ulteriore sviluppo del nucleo di servizi o l’ampliamento dell’unità abitativa, anche con risorse proprie dei gruppi familiari e attraverso procedure di costruzione facilitata o di autocostruzione guidata.
4. Nella organizzazione delle aree è promossa la partecipazione dei gruppi dei rom e dei sinti destinatari degli interventi e delle associazioni di volontariato.
5. Per le aree attrezzate e le unità abitative o di servizio realizzate ai sensi della presente legge al fine di decongestionare gli insediamenti esistenti e di superare le condizioni di grave precarietà abitative esistenti possono essere applicati i criteri di cui all’Sito esternoart. 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" in materia di alloggio sociale.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.