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Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Art. 2
- Le soluzioni abitative
1. Gli interventi per la residenza e l’inserimento abitativo previsti dalla presente legge sono:
a) aree attrezzate per la residenza con i requisiti indicati agli artt. 3 e 4 ;
b) interventi di recupero abitativo di edifici pubblici e privati previsti dall’art. 5 ;
c) l’utilizzo degli alloggi sociali come previsti dalla Sito esternoLegge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
d) il sostegno per la messa a norma e/o la manutenzione straordinaria di strutture abitative autonomamente reperite o realizzate da rom e sinti;
e) la realizzazione di spazi di servizio ad attività lavorative di carattere artigianale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti nel rispetto della struttura sociale e degli stili di vita dei gruppi, attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie interessate.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.