Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2
Interventi per i popoli rom e sinti.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000
Art. 2
- Le soluzioni abitative
1. Gli interventi per la residenza e l’inserimento abitativo previsti dalla presente legge sono:
a) aree attrezzate per la residenza con i requisiti indicati agli artt. 3 e 4 ;
b) interventi di recupero abitativo di edifici pubblici e privati previsti dall’art. 5 ;
c) l’utilizzo degli alloggi sociali come previsti dalla Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
d) il sostegno per la messa a norma e/o la manutenzione straordinaria di strutture abitative autonomamente reperite o realizzate da rom e sinti;
e) la realizzazione di spazi di servizio ad attività lavorative di carattere artigianale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti nel rispetto della struttura sociale e degli stili di vita dei gruppi, attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie interessate.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.