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Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Titolo IV
- NORME FINALI
Art. 14
- Norma finanziaria
1. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con il fondo istituito ai sensi dell’ art. 68 della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri stanziamenti a tal fine previsti nel bilancio regionale.
2. Il programma finanziario di cui all’ art. 9, comma 4, della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni ed integrazioni determina la quota di risorse da ripartire ai Comuni riservate ai progetti recanti interventi per l’abitazione e per l’allestimento di aree attrezzate per la residenza e la sosta.
Art. 15
- Abrogazione
1. La l.r. 18 aprile 1995 n. 73 "Interventi per i popoli rom e sinti" è abrogata.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.