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Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2

Interventi per i popoli rom e sinti.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

Art. 1
- Finalità
1. La presente legge detta norme per la salvaguardia dell’identità e lo sviluppo culturale e l’identità dei rom e dei sinti al fine di favorire la comunicazione fra culture, garantire il diritto al nomadismo, all’esercizio del culto, alla sosta e alla stanzialità all’interno del territorio regionale, nonché per la fruizione e l’accesso ai servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi.
2. La Regione promuove, nell’ambito della programmazione regionale, idonee iniziative di orientamento, di formazione professionale e di aiuto all’occupazione, nonché iniziative sul piano scolastico volte al mantenimento sia della lingua che delle tradizioni dei diversi gruppi rom e sinti.
3. Ai fini della presente legge per rom e sinti sono intesi tutti i gruppi comunemente denominati "zingari".

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.