Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2
Interventi per i popoli rom e sinti.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000
Titolo IV
- NORME FINALI
Art. 14
- Norma finanziaria
1. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con il fondo istituito ai sensi dell’ art. 68 della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri stanziamenti a tal fine previsti nel bilancio regionale.
2. Il programma finanziario di cui all’ art. 9, comma 4, della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni ed integrazioni determina la quota di risorse da ripartire ai Comuni riservate ai progetti recanti interventi per l’abitazione e per l’allestimento di aree attrezzate per la residenza e la sosta.
Art. 15
- Abrogazione
1. La l.r. 18 aprile 1995 n. 73 "Interventi per i popoli rom e sinti" è abrogata.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.