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Legge regionale 19 novembre 1999, n. 60

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 29 novembre 1999

CAPO III
Art. 7
1. Il Consiglio regionale nomina il Collegio dei revisori e approva il bilancio di esercizio dell’Agenzia.
2. La Giunta regionale:
a) approva gli indirizzi, di cui all’articolo 14 ter, per l’elaborazione del programma di attività;
b) approva il programma delle attività di cui all’articolo 14 quinquies;
c) relaziona annualmente al Consiglio regionale sull’attività svolta e sull’andamento della gestione dell’Agenzia sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 15, comma 8;
d) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione, di cui all’articolo 14 quater;
e) individua, su proposta del Direttore, le risorse umane da destinare all’ARTEA nell’ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale;
f) approva gli schemi a cui si conformano il budget economico (74)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 16.

e il bilancio di esercizio dell’Agenzia, di cui all’articolo 15, commi 3 e 7;
g) approva il budget economico (74)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 16.

di cui all’articolo 15, comma 3;
h) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all’articolo 17, comma 1.
Art. 8
- Organi dell’Agenzia
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore;
b) il Collegio dei revisori.
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (45)

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 67.

Art. 9
1. Il Direttore dell'ARTEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni.
2. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
5. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito sono a carico del bilancio dell'ARTEA.
6. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’ARTEA, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’ARTEA, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’ARTEA il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’ARTEA provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
8 bis. La valutazione del Direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione. (61)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 11.

9. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 , per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma triennale (75)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 14 quater; (62)

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 11.

b ter) mancata adozione del budget economico (76)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 15, commi 4 e 9, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore. (63)

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 11.

Art. 10
1. Il Direttore:
a) rappresenta legalmente l’ARTEA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;
b) adotta gli atti organizzativi generali nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 14 e propone alla Giunta regionale la quantificazione delle risorse umane da destinare ad ARTEA;
c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili nell’ambito di uno specifico stanziamento determinato e assegnato dalla Giunta regionale;
c bis) adotta la proposta del programma di attività; (64)

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 12.

c ter) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione; (65)

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 12.

c quater) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente; (66)

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 12.

d) assegna ai settori gli obbiettivi e le risorse umane necessarie;
e) adotta ogni altro provvedimento in materia di gestione del personale e di utilizzo delle risorse finanziarie, e propone ogni ulteriore iniziativa per la realizzazione dei compiti di cui all’articolo 2;
f) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
g) adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria;
h) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’ARTEA.
Art. 11
- Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri (7)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 42.

iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente. (56)

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 50.

2. Il Collegio resta in carica per lo stesso periodo del Direttore.
3. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e che non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti o contributi a terzi. (70)

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 1.

4. Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi dal Direttore, entro cinque giorni dall’adozione, al Collegio dei Revisori che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d’ufficio tutta la documentazione.
5. Le osservazioni del Collegio dei revisori sono immediatamente comunicate al Direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al Collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l’atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.
6. Il Collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti e contributi a terzi , (70)

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 1.

richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al Direttore.
7. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. (37)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.

7 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul budget economico (77)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 18.

dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. (38)

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.

7 ter. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). (39)

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.

7 quater. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte. (40)

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.

8. Il Collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Agenzia.
9. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta un' indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. (8)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 42. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.

10. Ai membri del Collegio dei revisori spetta un' indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. (8)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 42. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.

11. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell’Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art. 12
- Comitato Tecnico
Art. 13
1. Il personale assegnato ad ARTEA appartiene al ruolo organico della Giunta regionale.
2. Per la gestione di programmi comunitari e nazionali, l’ARTEA può chiedere alla Giunta regionale l’assunzione di personale a tempo determinato, nell’ambito della gestione dei fondi pertinenti ai suddetti programmi.
Art. 14
1. L’organizzazione interna dell’ARTEA è strutturata in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità opportunamente distinti.
2. L’ARTEA dispone di una unità organizzativa indipendente che riferisce direttamente al direttore per lo svolgimento di attività di controllo interno delle funzioni di organismo pagatore.
3. L’ARTEA assicura la gestione del sistema informativo attraverso unità organizzative distinte.
Art. 14 bis
1. L’ARTEA gestisce il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui alla l.r. 23/2000 .
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’ARTEA si avvale del sistema informativo di cui al comma 1, che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 14 ter
1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre (78)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 19.

di ogni anno, approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività di cui all’articolo 14 quinquies, comma 1, (78)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 19.

sulla base delle risorse disponibili.
Art. 14 quater
- Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (68)

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 14.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARTEA definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARTEA.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma triennale (79)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 20.

di attività ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009 , definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
14 quinquies
1. L’attività dell’ARTEA si svolge sulla base di un programma triennale di attività, (80)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 21.

la cui proposta viene elaborata e trasmessa ogni anno dal Direttore alla Giunta regionale entro il 331 dicembre. (80)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 21.

2. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (80)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 21.

di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 14 ter e lo trasmette al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale prescrive al Direttore dell’ARTEA la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (80)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 21.

approvato ai sensi dell’articolo 15, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.
Art. 15
1. L’esercizio finanziario dell’ARTEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. I contenuti del budget economico (81)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il budget economico (81)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

è adottato dal Direttore dell’ARTEA e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (81)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARTEA, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (82)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

stesso. L’ARTEA trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (82)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (82)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget. (82)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARTEA alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il Direttore dell’ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.
8. L’ARTEA provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
9. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 del d. lgs. 165/1999 .
Art. 16
1. Le entrate dell’ARTEA sono determinate:
a) dalle somme di provenienza dall’Unione europea (UE) per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfettari da parte dei fondi comunitari;
b) dalle risorse assegnate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 4 del d.lgs. 165/1999 ;
c) dal contributo ordinario assegnato dalla Regione per l’esercizio delle funzioni svolte ai sensi dell’articolo 2;
d) da ogni altro contributo o provento ricevuto, ivi compresi i proventi patrimoniali, i lasciti e le donazioni.
d bis) dai fondi attribuiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuto o contributo. (71)

Lettera aggiunta con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.

2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, e sono gestite separatamente nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione europea, nazionale e regionale, le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato e della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 1. (41)

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.

2 bis. Le somme indicate al comma 2 costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di ARTEA. (42)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 22.

2 ter. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, (72)

Parole soppresse con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.

è formulato in termini di sola cassa, inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell’anno successivo; (58)

Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 52.

3. L’ARTEA applica le norme in materia di tesoreria previste per gli organismi pagatori dalla legislazione nazionale. (41)

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.

4. L’ARTEA individua, ai sensi Sito esternodel d.lgs. 163/2006 , un istituto bancario per l’attività di tesoreria relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.
5. L’ARTEA stipula con l’istituto bancario, individuato ai sensi del comma 4, la convenzione di cui all’Sito esternoarticolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Art. 16 bis
Concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità ad ARTEA (73)

Articolo inserito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 3.

1. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi a carico di fondi comunitari, nazionali e regionali e, al contempo, ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra Regione e organismi pagatori o intermedi, la Regione può concedere ad ARTEA anticipazioni di liquidità fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse senza alcun onere di interesse a carico di ARTEA, e scadono al termine dell’esercizio in cui sono state erogate.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l’importo dell’anticipazione, la tipologia di fondi gestiti per la quale è concessa e le modalità di restituzione.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.
5. Le entrate relative alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, per un massimo di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 17
1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’ARTEA è approvato dalla Giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell’ARTEA.
2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali e si conforma alla normativa comunitaria prevista per gli organismi pagatori.
3. Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma triennale, (83)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 23.

ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.
Art. 18
- Norma Transitoria
1. In attesa del riconoscimento dell’organismo pagatore, la Regione individua l’ ARTEA, tenuto conto di quanto disposto al punto 4 dell’allegato al reg. (CE) 1663/95, quale organismo regionale di cui l’ AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 3 del DLgs 165/1999 .
Art. 19
"d) funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune dell’Unione Europea, nonché degli interventi sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEOGA sez. garanzia".
Art. 20
- Disposizioni finanziarie
1. Il contributo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), è determinato annualmente con legge di bilancio. (43)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 23.

2. All’onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 721 "Gestione corrente – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.
3. Le spese relative al personale che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66(Legge finanziaria per l’anno 2012), è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale, ammontano a euro 3.784.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014. (35)

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 36.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59 , art.12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 42. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 19.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 22.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 24.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 32.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 33, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 51.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 34, ed ora così sostituito con l .r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 68.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 52.

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Comma prima inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 52, ed ora abrogato con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 16.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 18.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 19.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 20.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 21.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 23.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.