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Legge regionale 19 novembre 1999, n. 60

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 29 novembre 1999

Art. 14 quater
- Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (68)

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 14.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARTEA definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARTEA.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma triennale (79)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 20.

di attività ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59 , art.12.

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Articolo abrogato con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59 , art.13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 42. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 19.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 22.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 24.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 32.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 33, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 51.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 34, ed ora così sostituito con l .r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 68.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 52.

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Comma prima inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 52, ed ora abrogato con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 16.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 18.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 19.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 20.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 21.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 23.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.