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Legge regionale 11 agosto 1999, n. 51

Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 20 agosto 1999

Art. 15
- Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità
1. Le direttive regionali di cui all’art. 4 individuano e prescrivono la documentazione che i soggetti interessati devono allegare al progetto di linea o impianto elettrico, al fine di consentire la valutazione, da parte dell’autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione, degli obiettivi di qualità prefissati ai sensi dell’art. 14. È fatto salvo quanto disposto dall’Sito esternoart. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, nonché da l regolamento di attuazione previsto dall’art. 3 stessa legge.
2. L’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione disciplinata dalla presente legge può determinare altresì apposite prescrizioni volte a limitare od escludere la previsione di future destinazioni urbanistiche che consentano la realizzazione di edifici nei quali sia prevista la permanenza umana per periodi giornalieri superiori a 4 ore. L’autorizzazione contenente tali prescrizioni deve essere notificata al Comune interessato, per gli adempimenti di cui all’art. 11 della presente legge.
3. Nei casi previsti dal comma 2, le prescrizioni maggiormente cautelative devono essere circoscritte all’ambito territoriale individuato ai fini di cui al comma 3 dell’art. 16.

Note del Redattore:

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Titolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.