Menù di navigazione

Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16

Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 31 marzo 1999

Art. 26 bis
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.
2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 13 ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 15, ed ora così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.