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Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16

Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 31 marzo 1999

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Sito esternolegge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", nonché dalla Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e dalla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), (51)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 32.

disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilità e per l’informazione dei cittadini.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 13 ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 10.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.1.

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Comma inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.

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Comma così sostituito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.

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Articolo inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.3.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 1.

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Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 3.

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Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 10.

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Comma prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 40.

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Comma prima aggiunto con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 40.

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Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 14.

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Parole prima sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 15, ed ora così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 43.

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 32.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 34.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 35.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 35.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 37.

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Parole inserite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 37.

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Parole inserite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 38.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 42.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 43.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 44.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 44.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.