Titolo IV
- VIGILANZA
Art. 23
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all’articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all’articolo 12, alle guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza. (67) Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 42.
2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall’articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), i soggetti incaricati dell’accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l’esibizione di un documento idoneo a dimostrare l’identità e l’autorizzazione di cui all’articolo 8. (41) Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 14.
Art. 24
- Procedimento sanzionatorio
3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.
4. La competente struttura della Giunta regionale (42) Parole prima sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 15, ed ora così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 43.
provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 21, di quanto sequestrato - a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato è di scarso valore economico, e procedendo senz’altro alla sua distruzione se il suddetto bene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile - e dispone l’accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio.(16) Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.
4 bis. Qualora sia accertato in via definitiva che l’illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell’opposizione o di cessazione dell’efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell’
articolo 19 della L. 689/1981 - la somma è messa a disposizione della persona nei confronti della quale è stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione.(17) Comma inserito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.
Art. 25
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 40,00 a euro 240,00:
1) per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo 8 oppure con la causale che non riporta i dati richiesti;
2) per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo 11 e all’articolo 12 senza averne titolo;
4) per la violazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta di cui all’articolo 9;
5) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13;
6) per la violazione dei divieti di cui all’articolo 14;
b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento e l’autorizzazione di cui all’articolo 8 oppure copia dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all’ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l’accertamento;
c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Boletus Sezione Edules, Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell’articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;(50) Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 46.
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, all’articolo 21, commi da 1 a 5 e all’articolo 21 bis, comma 1;
b) da euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6;
c) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22.