Titolo III
- COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Art. 18
- Requisiti e condizioni per la commercializzazione
1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio, devono essere:
b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentite una sufficiente aerazione;
c) disposti in singolo strato e non pressati;
d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti;
2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del
decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e successive modificazione ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto.
Art. 19
- Ispettorati micologici
1. Ciascuna Azienda USL, all’interno del Dipartimento della Prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si articola in uno o più centri di controllo micologico pubblico a livello aziendale.
2. Le Aziende USL provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio.
3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo".
4. La Azienda USL rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai micologi degli Ispettorati.
5. I compiti dell’Ispettorato micologico sono i seguenti:
b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione all’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo 20; le modalità ed i programmi per l’organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;
c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;
d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità, secondo modalità stabilite dall’Ispettorato;
e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;
f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa all’individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi. A tal fine la Giunta regionale emana direttive alle aziende USL per l’organizzazione, in particolari periodi dell’anno e per particolari aree territoriali strettamente connessi alla raccolta dei funghi, di servizi di continuità assistenziale in ordine all’attività di consulenza per le intossicazioni. (21) Lettera così sostituita con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.1.
Art. 20
- Idoneità alla identificazione dei funghi
1. L’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al
comma 2 dell’articolo 2 del DPR 376/1995 è rilasciato ai maggiorenni dall’Azienda USL in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente. In detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi epigei spontanei per le quali è concessa l’idoneità.
2. Ai fini del rilascio dell’attestato i Direttori Generali delle Aziende USL nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:
a) due micologi segnalati dall’Ispettorato micologico dell’Azienda USL di cui uno con funzioni di presidente;
b) un operatore di vigilanza dell’Azienda USL;
c) un dipendente dell’Azienda USL con funzioni di segretario.
3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall’Azienda USL.
Art. 21
- Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei
1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla
legge 9 febbraio 1963 n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti", è soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal
DPR 376/1995 .
2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell’articolo 3 dello stesso
DPR 376/1995 da parte dell’Ispettorato micologico dell’Azienda USL, che verifica a sondaggio, con le modalità indicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), e iscritti nell’apposito registro nazionale. (22) Comma inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell’attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine, di cui all’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996.
4. L’autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità di cui al comma precedente, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attività; la cessazione dell’attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al Comune competente.
5. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili, è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni che devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano dell’autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni. (23) Comma così sostituito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.
7. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.
8. Al fine di consentire una più efficace funzione di vigilanza, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente, l’elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente.
Art. 21 bis
1. L’attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita sotto il diretto controllo da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate.
2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati devono assicurare che i micologi sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate:
a) siano in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e regolarmente iscritti nell’apposito registro nazionale;
b) abbiano assolto all’impegno dell’aggiornamento formativo in materia d’igiene alimentare, tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico.
Art. 22
- Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi
1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate negli allegati del
DPR 376/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui titolare, o suo delegato, non sia in possesso dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi dell’articolo 21 della presente legge o comunque utilizzare prodotti certificati da un micologo di cui al DM 686/1996.