Titolo II
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Art. 2
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed dalla l.r. 30/2015, (53) Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 33.
nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione di cui all’articolo 8, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità definiti dalla presente legge. 2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13:
a) la raccolta, senza limiti di quantità, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi;
b) la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di quantità previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2.
Art. 3
- Raccolta nelle aree protette
2. Gli enti di gestione, sentiti i Comuni
(55) Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 34.
anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei Comuni stessi.
Art. 4
1. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).
2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.
3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore.
4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20. (48) Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 4.
4 quater. Nell’ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all’attività di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata. (48) Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 4.
6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.
Art. 5
- Autorizzazione personale
Art. 6
- Autorizzazione turistica
Art. 7
1. I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla Regione e, per i territori di loro competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio. (30) Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58, art. 5.
2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della ricerca, l’ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie, le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell’autorizzazione.
2 bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all’articolo 19 ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, comma 4, è autorizzato:
a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell’anno, da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto;
b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;
2 ter. L’autorizzazione di cui al comma 2 bis è estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di appartenenza, l’iscrizione a corsi per l’ottenimento della qualifica di micologo.(25) Comma inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 9.
Art. 8
1. L’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore.
2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:
a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;
b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento.
3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla l. 991/1952.
4. I non residenti in Toscana, per conseguire l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento:
a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;
b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta;
5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall’esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l’indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’articolo 17. L’attestato deve essere esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell’articolo 23.
6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalità di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le convenzioni definiscono:
a) tempi e modalità per il pagamento degli importi;
b) modalità del trasferimento alla Regione delle somme introitate;
c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l’attivazione ed il funzionamento del servizio.
Art. 9
- Modalità di raccolta
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l’accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto.
2. Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l’uso di sacchetti o buste in plastica.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
1. Gli imprenditori agricoli e tutti coloro che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009 , alla competente struttura della Giunta regionale, (59) Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 37.
l’autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici, delimitate da apposite tabelle. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) ed in tal caso la richiesta è inviata all'ente competente alla gestione, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 39/2000. (60) Parole inserite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 37.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di conduzione atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell’ecosistema.
3. La competente struttura della Giunta regionale decide (61) Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 37.
, entro sessanta giorni, in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla costituzione di aree riservate per la raccolta a fini economici. Le aree di raccolta riservata, autorizzate su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione, non possono complessivamente superare il 15 per cento dell’intera superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente. 4. Nelle aree di cui al comma 1, la raccolta è riservata in via esclusiva ai soggetti autorizzati, senza limitazioni quantitative, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.
5. L’autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.
6. Le autorizzazioni decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.
Art. 12
1. Gli imprenditori agricoli, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive ed i soci di cooperative agricolo-forestali possono chiedere in concessione, ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 39/2000 , terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle. La richiesta può essere presentata all'ente competente alla gestione ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 39/2000 (62) Parole inserite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 38.
anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009 . 2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo e avere superficie complessiva pari o superiore a cinquanta ettari.
3. La concessione di cui al comma 1, è rilasciata dall’ente competente entro sessanta giorni nel rispetto delle norme di cui all’articolo 11, commi 2, 3, 4, e 5, ed entro il limite complessivo non superiore al 15 per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.
5. La raccolta nelle aree di cui al presente articolo non è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 8 e deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.
Art. 13
- Divieti
1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la raccolta e commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a:
a) quattro centimetri per il genere Boletus Sezione Edules (porcini);
3. È vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;
d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.
5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi.
6. La raccolta è infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell’
articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" con l’eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorché dismesse, e nelle aree industriali.
7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 14
- Ulteriori divieti
2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione.
Art. 15
- Regolamenti locali
Art. 16
- Dati informativi sulle autorizzazioni
Art. 17
- Informazione
1. La Regione,
(65) Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 41.
i Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all’articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli.
2. La Regione Toscana promuove l’informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell’ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.