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Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16

Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 31 marzo 1999

Art. 8
1. L’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore.
2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:
a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;
b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento.
3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla l. 991/1952.
4. I non residenti in Toscana, per conseguire l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento:
a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;
b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta;
b bis) la somma di euro 100, 00 per un anno decorrente dalla data del versamento. (46)

Lettera aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 32.

5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall’esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l’indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’articolo 17. L’attestato deve essere esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell’articolo 23.
6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalità di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le convenzioni definiscono:
a) tempi e modalità per il pagamento degli importi;
b) modalità del trasferimento alla Regione delle somme introitate;
c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l’attivazione ed il funzionamento del servizio.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 13 ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 10.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.1.

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Comma inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.

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Comma così sostituito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.

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Articolo inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.3.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 1.

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Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 3.

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Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 10.

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Comma prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 40.

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Comma prima aggiunto con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 40.

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Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 14.

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Parole prima sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 15, ed ora così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 43.

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 58 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 32.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 34.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 35.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 35.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 37.

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Parole inserite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 37.

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Parole inserite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 38.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 42.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 43.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 44.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 44.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.