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Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 68

Modifiche alla Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei".

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 31 dicembre 1999

Art. 2
Modifiche all’ articolo 4 della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
Art. 14
- Norma Transitoria
1. I titolari di autorizzazione personale triennale, rilasciata dopo l’entrata in vigore della Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 , possono, qualora intendano limitare la raccolta dei funghi al solo territorio del Comune di residenza, richiedere il rimborso della somma relativa alle annualità residue di validità dell’autorizzazione, riconsegnandola al Comune che l’ha rilasciata.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo degli articoli è riportato in modifica alla L.R. 22 marzo 1999, n. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.