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Legge regionale 11 agosto 1999, n. 51

Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 20 agosto 1999

Titolo II
- DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE
Art. 14
- Ottimizzazione qualitativa dei progetti per la costruzione delle linee ed impianti elettrici
1. La Regione, in conformità con il disposto di cui al comma 2 dell’art. 1, si prefigge la ottimizzazione dei progetti per la realizzazione delle linee e degli impianti elettrici, nell’ambito ed entro i limiti determinati con gli appositi atti statali a tal fine adottati.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti e linee elettriche valuta l’ottimizzazione del progetto rispetto ai seguenti obiettivi di qualità:
a) il coordinamento e la compatibilità delle scelte progettuali relative alle opere autorizzate ai sensi della presente legge, sia con le destinazioni urbanistiche in vigore che con quelle derivanti dai progetti di piano, adottati ai sensi della LR 5/1995 e successive modificazioni, e con il complessivo assetto derivante dagli atti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica;
b) la mitigazione dell’impatto visivo delle opere ed impianti progettati, nonché la previsione di interventi a tutela dell’avifauna;
c) il contenimento e/o la riduzione dei livelli di campo elettrico, magnetico, ed elettromagnetico, nonché dei relativi livelli di esposizione della popolazione.
3. Le direttive regionali di cui all’art. 4 definiscono le istruzioni tecniche atte a consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
4. L’ottimizzazione del progetto attiene sia alla localizzazione del tracciato, che alle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell’opera, ai materiali ed ai colori dei singoli manufatti.
5. Per i progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi della LR 79/1998 , la valutazione dell’ottimizzazione comprende la verifica dell’esito positivo risultante dalla pronuncia di V.I.A., e l’adempimento alle eventuali prescrizioni ivi contenute.
Art. 15
- Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità
1. Le direttive regionali di cui all’art. 4 individuano e prescrivono la documentazione che i soggetti interessati devono allegare al progetto di linea o impianto elettrico, al fine di consentire la valutazione, da parte dell’autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione, degli obiettivi di qualità prefissati ai sensi dell’art. 14. È fatto salvo quanto disposto dall’Sito esternoart. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, nonché da l regolamento di attuazione previsto dall’art. 3 stessa legge.
2. L’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione disciplinata dalla presente legge può determinare altresì apposite prescrizioni volte a limitare od escludere la previsione di future destinazioni urbanistiche che consentano la realizzazione di edifici nei quali sia prevista la permanenza umana per periodi giornalieri superiori a 4 ore. L’autorizzazione contenente tali prescrizioni deve essere notificata al Comune interessato, per gli adempimenti di cui all’art. 11 della presente legge.
3. Nei casi previsti dal comma 2, le prescrizioni maggiormente cautelative devono essere circoscritte all’ambito territoriale individuato ai fini di cui al comma 3 dell’art. 16.
Art. 16
- Valori di qualità
1. Fatti salvi i limiti massimi di esposizione relativamente all’ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico, di cui al DPCM 23 aprile 1992 e di ogni altra disposizione statale in materia, nel rispetto del principio cautelativo della esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il valore di qualità al quale deve tendere l’ottimizzazione del progetto è rappresentato dalla riduzione al minimo livello possibile dei casi di nuova esposizione, nell’ambito territoriale nel quale la nuova opera determina alterazioni al fondo naturale dei campi stessi.
2. Agli effetti di cui al comma 1, il valore di corrente elettrica da utilizzare nel calcolo del campo magnetico è quello della corrente di esercizio dichiarata dal progettista, le metodologie di misura sono definite con le direttive regionali di cui all’art. 4.
3. I valori di qualità di cui al comma 1 costituiscono l’indice di qualità ambientale, in base al quale viene individuato l’ambito territoriale di interesse ai fini delle valutazioni dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione. Costituiscono altresì il parametro di riferimento per la determinazione dei contenuti degli elaborati progettuali da allegarsi alla domanda di cui all’art. 5.

Note del Redattore:

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Titolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.