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Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36

Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999

Art. 6
- Impieghi in ambito non agricolo di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante
1. Per scopi non agricoli è consentito il solo impiego di prodotti non appartenenti alle classi molto tossici, tossici e nocivi di cui al Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) e che non rientrino fra le sostanze di cui all'allegato 2 della presente legge. (2)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 2.

2. I prodotti impiegati devono avere caratteristiche di minima persistenza ambientale accertata con la registrazione del prodotto e non devono riportate in etichetta indicazioni di tossicità per la fauna terrestre e acquatica, nonché per la microflora e la microfauna.
3. Chiunque per sé o per conto terzi, impiega prodotti fitosani contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all’utilizzo per scopi non agricoli deve richiedere ed ottenere il nulla-osta di carattere sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio. La richiesta di nulla-osta di carattere sanitario deve essere effettuata con apposito modulo approvato come allegato 3 della presente legge. L’Azienda USL deve rilasciare tale nulla-osta nel termine perentorio di 20 giorni.
4. L’area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell’operatore addetto al trattamento con cartelli di pericolo e di divieto di accesso alle persone non autorizzate, che abbiano le caratteristiche di cui all’allegato 4, sia durante il trattamento che per tutto l’intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa indicazione approvata con Decreto del Ministero della Sanità e precisata in etichetta.
5. Il Sindaco, qualora sussistano motivi di pericolo per la salute pubblica, vieta con propria Ordinanza, anche su indicazione dell’Azienda USL competente per territorio, l’accesso nelle aree interessate dal trattamento per un intervallo di agibilità correlato al prodotto impiegato.
6. Le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di 10 metri dalle abitazioni e dai ricoveri degli animali.
7. Le aree interessate dai trattamenti devono altresì trovarsi a non meno di 10 metri dalle strade di pubblico passaggio.
8. È possibile derogare dalle distanze di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo quando sulle stesse aree vengano effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari appositamente registrati presso il Ministero della Sanità per tali scopi e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 6.

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Allegato abrogato con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.