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Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36

Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999

Art. 4
1. Al fine di consentire alle aziende USL di effettuare un monitoraggio sul territorio, relativo ai prodotti fitosanitari, chiunque impieghi per sé o per conto terzi prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all'utilizzo in agricoltura, deve effettuarne la registrazione, entro trenta giorni dall’impiego, nel registro dei trattamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti “n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997”) o in altri registri aziendali dei trattamenti, detenuti per l’adempimento di impegni comunitari o regionali purché completi delle informazioni previste dal registro di cui al d.p.r. 290/2001.
2. Al fine del monitoraggio di cui al comma 1 le registrazioni restano a disposizione delle aziende USL presso i soggetti utilizzatori di cui al comma 1 così come previsto dal d.p.r. 290/2001 per la durata di cinque anni.
1.
2.
Allegati 1 - 2 - 3 - 4
ALLEGATO 1
Comunicazione preventiva ex art. 4 comma 1 della L.R. n. 36 del 1.7.99 "Impiego di diserbanti, disseccanti e geodisinfestanti in agricoltura" - Trattamenti AGRICOLI.
ALLEGATO 2
1. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze cancerogene di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunitaria 67-548, a cui sono state attribuite le frasi di rischio
R40Possibilità di effetti irreversibili
R45Può provocare il cancro
R49Può provocare il cancro per inalazione
2. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze mutagene di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunitaria 67-548 a cui sono state attribuite le frasi di rischio
R40Possibilità di effetti irreversibili
R46Può provocare alterazioni genetiche
3. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunitaria 67-548, a cui sono state attribuite le frasi di rischio
R60Può diminuire la fertilità
R61Può danneggiare i bambini non ancora nati
R62Possibile rischio di riduzione della fertilità
R63Possibile rischio di danno ai bambini non ancora nati
R64Possibile rischio per i bambini allattati al seno
4. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) come sostanze cancerogene di categoria 1, 2, 3 (3a, 3b) o mutagene di categoria 1, 2, 3 o tossico riproduttive di categoria 1, 2, 3
5. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) come sostanze cancerogene nel gruppo 1, 2 (2a, 2b).
ALLEGATO 3
Richiesta nulla-osta di carattere sanitario ex art. 6 comma 3 della L.R. n. 36 del 1.7.99 "Impiego di diserbanti e geodisinfestanti nei settori extragricoli" - Trattamenti extragricoli
ALLEGATO 4
CARTELLI SEGNALETICI - Caratteristiche intrinseche I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.
I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono esser tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.
Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:
A>L2-2000
Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.
Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell’UNI.
Condizioni d’impiego
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso della zona interessata.
Il cartello va rimosso quanto non sussiste più la situazione che ne giustifica la presenza
Cartelli da utilizzare
Cartello di divieto
Caratteristiche intrinseche:
- forma rotonda
- pittogramma nero sul fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con una inclinazione di 45) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
Cartello di avvertimento
Caratteristiche intrinseche:
- forma triangolare
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve
coprire almeno il 50% della superficie del cartello)
Allegato - 5

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 6.

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Allegato abrogato con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.