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Legge regionale 10 luglio 1999, n. 37

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR. n. 54/1980 e n. 60/1996

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999

INDICE

chudere cartella Titolo I - - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 - Modalità di irrogazione
Art. 3 - Ritardati od omessi versamenti. Ravvedimento
Art. 4 - Riscossione coattiva
Art. 5 - Rateizzazione
Art. 6 - Decadenza e prescrizione
Art. 7 - Rimborsi
chudere cartella Titolo II - - SANZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
Art. 8 - Disposizioni applicabili
Art. 9 - Ricorsi
chudere cartella Titolo III - - Modifiche alla Legge Regionale 15 maggio 1980 n. 54 . - "DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI."
Art. 10 - Modifiche all'art. 6 della L.R. n. 54/1980
Art. 11 - Modifica all'art. 9 L.R. 54/1980
Art. 12 - Modifica all’art. 11 LR n. 54/1980
Art. 13 - Abrogazione
chudere cartella Titolo IV - - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996 n. 60 - "DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L. 28 DICEMBRE 1995 N. 549 "
Art. 14 - Modifica all’art. 12 della LR n. 60/96.
Art. 15 - Abrogazione
Art. 16 - Modifica all’art. 15 LR n. 60/96
Art. 17 - Modifica all'art. 16 LR n. 60/96
Art. 18 - Modifica all'art. 9 LR n. 60/96
Art. 19 - Modifica all’art. 17 LR 60/96

Note del Redattore:

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Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla l.r. 15 maggio 1980, n. 54 .

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Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Articolo abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 5 ed ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 7 ed ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r.7 marzo 2002, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.30 , art.1 ed ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28..

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.