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Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36

Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999

Art. 10
- Vigilanza
1. I competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), la competente struttura della Giunta regionale (10)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 57.

e gli altri organi istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente legge in base a piani coordinati pluriennali di controllo. (5)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41, art. 5.

2. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL e l’ ARPAT concordano l’effettuazione dei prelievi nelle zone interessate dai trattamenti ed in prossimità delle risorse da tutelare di cui all’art. 5 comma 1, su campioni di acque destinate al consumo umano da inviare ai laboratori per accertare la rispondenza ai parametri previsti dal Sito esternoDPR 236/88 .
3. I risultati analitici dovranno essere inviati ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL ai quali spetta la valutazione e l’eventuale proposta al Sindaco di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 6.

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Allegato abrogato con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.