Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36
Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999
Art. 10
- Vigilanza
1. I competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), la competente struttura della Giunta regionale (10) e gli altri organi istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente legge in base a piani coordinati pluriennali di controllo. (5)
2. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL e l’ ARPAT concordano l’effettuazione dei prelievi nelle zone interessate dai trattamenti ed in prossimità delle risorse da tutelare di cui all’art. 5 comma 1, su campioni di acque destinate al consumo umano da inviare ai laboratori per accertare la rispondenza ai parametri previsti dal DPR 236/88 .
3. I risultati analitici dovranno essere inviati ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL ai quali spetta la valutazione e l’eventuale proposta al Sindaco di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.