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Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36

Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999

Art. 8
- Corretto uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante
1. La Giunta regionale con apposito atto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, formula criteri per il corretto uso dei prodotti fitosanitari con particolare riguardo alla tutela della risorsa idrica e dell’operatore nelle fasi di preparazione e distribuzione delle miscele.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 6.

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Allegato abrogato con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.