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Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36

Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999

Art. 2
-Definizioni
1. Ai fini della presente legge vengono definiti come:
a) diserbanti i prodotti fitosanitari che combattono le piante indesiderate o impediscono la germinazione dei semi indesiderati, compresi i prodotti ad azione disseccante;
b) geodisinfestanti i prodotti fitosanitari che esplicano nel terreno un’azione specifica contro organismi nocivi alle piante coltivate;
c) trattamenti gli impieghi agricoli ed extra agricoli dei prodotti fitosanitari elencati ai precedenti punti a) e b);
d) impiego in ambito agricolo quello su terreni destinati alla coltivazione e loro pertinenze o direttamente su colture agricole e forestali.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 6.

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Allegato abrogato con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.