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Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36

Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999

Art. 11
1. La violazione alle disposizioni di cui all' articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 52,00 e massima di euro 310,00.
2. La violazione alle disposizioni di cui all' articolo 5 , comma 1 e all' articolo 6 commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 516,00 e massima di euro 3.098,00.
3. La violazione alle disposizioni di cui all' articolo 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00.
4. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Sito esternod.lgs 31/2001 e dal Sito esternodecreto Sito esternolegislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 6.

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Allegato abrogato con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.