Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36
Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999
Art. 1
- Ambito di applicazione e finalità
1. La presente legge disciplina l’impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e/o geodisinfestante per scopi non agricoli ai sensi dell’art. 5, comma 22 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
2. Disciplina altresì le procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura al fine di assicurare il controllo mirato, nell’ambito delle rispettive competenze, da parte delle Aziende USL e dell’ ARPAT sul corretto impiego di tali prodotti secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell’etichetta e nel rispetto delle buone pratiche di utilizzo ai sensi dell’art. 3 del DLgs 194/95 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.