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Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36

Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999

Art. 1
- Ambito di applicazione e finalità
1. La presente legge disciplina l’impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e/o geodisinfestante per scopi non agricoli ai sensi dell’Sito esternoart. 5, comma 22 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
2. Disciplina altresì le procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura al fine di assicurare il controllo mirato, nell’ambito delle rispettive competenze, da parte delle Aziende USL e dell’ ARPAT sul corretto impiego di tali prodotti secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell’etichetta e nel rispetto delle buone pratiche di utilizzo ai sensi dell’Sito esternoart. 3 del DLgs 194/95 .

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 6.

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Allegato abrogato con l.r. 1 agosto 2006, n. 41 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.