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Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6)

Parole soppresse con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999

Art. 1
1. La Regione Toscana promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata nel rispetto di specifici disciplinari, mediante l’acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio di certificazione (8)

Parola così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2.

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2. La presente legge si applica ai prodotti sotto indicati, purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati;
b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a). (9)

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 55.

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Parola così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.