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Legge regionale 14 aprile 1999, n. 20

Recepimento Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998 disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’Sito esternoarticolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59 ". Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 ; alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 ed alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 Ulteriori disposizioni in materia di personale regionale.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima del 23 aprile 1999

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
- Trasferimento all’ ARPAT del personale comandato
1. Il personale della Regione Toscana che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio in posizione di comando presso l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT) è trasferito su domanda alle dipendenze della suddetta Agenzia.
2. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di cui al primo comma al direttore generale dell’ ARPAT, il quale adotta gli atti relativi all’assunzione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione dell’atto.
3. L’assunzione è disposta in posizione corrispondente a quella rivestita nell’ordinamento regionale, con salvaguardia dello stato giuridico e del trattamento economico fisso e continuativo acquisiti alla data del trasferimento. La retribuzione di posizione al personale dirigente è corrisposta nella misura prevista dall’ordinamento dell’ ARPAT, in relazione alla funzione dirigenziale attribuita.
4. Al personale trasferito continuano ad applicarsi, con oneri a carico dell’ ARPAT, le disposizioni di cui all’ articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 . All’atto della definitiva cessazione del servizio presso l’ ARPAT di ogni interessato, la Regione versa all’Agenzia l’importo del beneficio di cui al citato articolo 150 della LR 51/89 da questi maturato per i periodi utili precedenti alla data del trasferimento determinato sulla base del trattamento economico acquisito alla medesima data.
5. Al personale trasferito è data facoltà di optare entro trenta giorni dalla data di decorrenza dell’assunzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza.


Note del Redattore:

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Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Il testo è riportato in modifica alla L.R. 7 novembre 1994, n. 83 , art. 2

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Il testo è riportato in modifica alla L.R. 21 agosto 1989, n. 51 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.