Titolo V
- NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 26
1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all’articolo 8 sono incamerati dalla Regione Toscana che li utilizza nel modo seguente:
a) il 10 per cento dell’importo complessivo per le attività di informazione di cui all’articolo 17;
b) il restante 90 per cento per finanziare interventi di miglioramento dell’ambiente naturale, l’attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l’attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale. (70) Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 44.
Art. 26 bis
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.
2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale.
Art. 27
- Norme transitorie
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i Direttori Generali delle Aziende USL istituiscono gli Ispettorati micologici.
2. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso della autorizzazione prevista all’articolo 21.
3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla LR 49/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente legge.
4. I regolamenti e le ordinanze adottate da Province, Comunità montane e Comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della LR 82/1982 , dalle Comunità montane, dalle Province e dai Comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell’ articolo 5 della LR 64/1976 e successive modificazioni, possono richiedere l’autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite all’articolo 15.
Art. 28
- Modifiche ed abrogazioni
Art. 29
- Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla
L. 352/1993 ed al
DPR 376/1995 .