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Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11

Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999

Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1. La Regione Toscana, al fine di contribuire all’educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica, alla pratica della democrazia e quindi alla lotta contro la criminalità organizzata, e diffusa, la mafia, il terrorismo e tutte le sue forme di finanziamento e sostentamento (12)

Parole inserite con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.

e contro i diversi poteri occulti, attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene:
a) la raccolta e la diffusione delle informazioni a carattere bibliografico, documentario e statistico;
b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con università o istituti di ricerca; (5)

Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23, art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.

c) la valorizzazione delle ricerche effettuate da laureandi attraverso le tesi di laurea o da giovani neolaureati attraverso progetti di particolare interesse nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge. (13)

Parole aggiunte con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.

d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dall'Ufficio scolastico regionale, da istituzioni scolastiche autonome o reti di scuole, dagli enti locali e di corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali; (2)

Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23, art. 1.

e) la realizzazione di incontri e manifestazioni promossi da Enti locali, da Università e da Scuole, da Comitati e Associazioni costituite ai sensi di legge operanti nella lotta alla criminalità organizzata e da chiunque svolga attività di sensibilizzazione alla educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile e democratica e di promozione della lotta alla criminalità organizzata.
f) azioni tese a rendere sicura e solidale la vita nelle città.
3. Le attività di cui al comma 2 sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente o attraverso l’IRPET, università e istituti di ricerca oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio. (14)

Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 7.

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Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.