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Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2

Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999

Art. 9
Destinazione dei proventi e norme finanziarie
1. I proventi derivanti dalla concessione o dalla gestione delle quote del fondo o dal collocamento dei titoli speciali e delle obbligazioni emesse dalla Regione ai sensi dell’art. 7 comma 1, sono destinati al finanziamento degli investimenti, nonché alla riduzione del debito complessivo, salvo quanto disposto dall’art. 3 comma 4.
2. A decorrere dall’anno 1999 la legge di bilancio o le leggi di variazione di bilancio regionale dispongono l’iscrizione delle entrate di cui al primo comma.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.